NORMATIVA
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

PROT. N. 1680M360
Allegati n. /
Roma, 8.5.2002

Agli Uffici Provinciali della M.C.TC.
LORO SEDI

Ai Coordinatori della M.C.T.C.
LORO SEDI

Ai C.P.A.
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti,
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige - Rip.ne 38
Via Crispi, 8
BOLZANO




OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della
Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole
adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che
prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti,.nè
risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in
tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno
adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonche' la
loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la
regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle
merci, così come stabilito dall'art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere
accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli
approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle
norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse
riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle
pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state
applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione,
costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state
approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha
lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di
sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità
anteriore) non e' consentita l'applicazione delle pellicole in argomento ne' sul
parabrezza ne' sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, e'
ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su
ambo il lati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei
veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del
Codice della strada.


IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giorgio Berruti)


SN